Temperature elevate

CALDO SEVERO – ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA STRESS DA CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Anche quest’anno si presenta il rischio da stress da calore per i lavoratori edili, pericolo per la salute spesso sottovalutato.

L’esposizione alle elevate temperature durante la stagione calda rappresenta un rilevante fattore di rischio per i nostri lavoratori che svolgono la propria attività in ambienti esterni, esposti per lunghi periodi alla radiazione solare.

Uno sforzo fisico intenso e prolungato, uno stato di idratazione inadeguato, la necessità di indossare DPI che ostacolano la dispersione del calore corporeo, possono aumentare il rischio di sviluppare reazioni acute da calore specialmente in presenza di malattie preesistenti.

Ricordiamo che i danni alla salute possono essere di tipo diretto come il colpo di calore, la sincope da calore, i crampi o indiretti che, aggravando condizioni patologiche preesistenti, portano a situazioni di particolare affaticamento e di riduzione della capacità di attenzione, aumentando il rischio di infortunio del lavoratore (lavori in quota, conduzione di macchine operatrici, …).

La sospensione delle attività di lavoro, come sempre ribadito nelle nostre attività di formazione, è necessaria quando la probabilità di danni per la salute dei lavoratori cresce con l’esposizione al pericolo che, nel caso specifico, riguarda temperature esterne particolarmente elevate.

In questi giorni di canicola estrema, per ridurre il rischio da “stress da calore”, è intervenuto anche il Presidente della Giunta della Regione Molise con due specifiche Ordinanze riguardanti le misure di prevenzione da adottare nelle attività di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico e nei nostri cantieri.

In sintesi, l’Ordinanza N. 1 del 16.07.2024, con la successiva integrazione riportata nell’Ordinanza N. 2 del 19.07.2024, indica le misure da adottare per il controllo del rischio correlato allo “stress da calore”, nello specifico, per quello che ci riguarda:

  • che a decorrere dalla data dell’Ordinanza e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili, nei settori lapidei e inerti e delle attività di cave e di lavori usuranti in genere
  • che il divieto di lavoro si applica esclusivamente nei soli giorni in cui la “mappa del rischio”, resa disponibile dall’INAIL e pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”
  • che sono fatti salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con Organizzazioni Sindacali
  • che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 Codice Penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

L’Ordinanza forse doveva trattare con più attenzione i processi di controllo del rischio specifico che, per particolarità di lavoro, sono riportati nei Documenti di Valutazione dei Rischi delle Imprese, nei Piani di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi per la Sicurezza dei singoli cantieri.

Ricordiamo che sull’argomento si è espresso anche il Ministero della Salute con due particolari Circolari, richiamate dalle Ordinanze Regionali.

In ogni caso, i datori di lavoro, per ridurre il rischio da “stress da calore”, dovendo interrompere o ridurre l’attività lavorativa, nel rispetto dell’Ordinanza o delle procedure interne per il controllo del rischio “stress da calore”, hanno la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo”.

L’INPS con la Circolare n.73 del 03.08.2023 definisce i criteri di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per “meteo avverso” e ricorda, nella stessa Circolare, che le procedure da seguire per richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo”, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate, sono riepilogate nel messaggio INPS n. 2729 del 20 luglio 2023.

Il messaggio INPS del 20.07.2023 chiarisce quanto indicato con il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 (già pubblicato nel sito della nostra Scuola Edile), ribadendo che “… in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi”.

Nello stesso messaggio l’Istituto ricorda che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione anche la valutazione della temperatura così detta “percepita”, più elevata di quella reale.

Quindi, anche temperature inferiori ai 35° possono dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le attività di lavoro sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o lavorazioni non compatibili con una elevata temperatura.

Il messaggio INPS conclude dicendo che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile anche in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

La Scuola Edile del Molise è come sempre a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti e approfondimenti.

In allegato i documenti richiamati e, tra questi, le linee guida INAIL utili a ridurre e/o controllare il rischio correlato allo stress da calore.