COMUNICATO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA STRESS DA CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Come quasi ogni anno nella stagione estiva si presenta il rischio da stress da calore per i lavoratori edili, pericolo per la salute spesso sottovalutato.
L’esposizione alle elevate temperature durante la stagione calda rappresenta un rilevante fattore di rischio per i nostri lavoratori che svolgono la propria attività in ambienti esterni, esposti per lunghi periodi alla radiazione solare.
Uno sforzo fisico intenso e prolungato, uno stato di idratazione inadeguato, la necessità di indossare DPI che ostacolano la dispersione del calore corporeo, possono aumentare il rischio di sviluppare reazioni acute da calore specialmente in presenza di malattie preesistenti.
Ricordiamo che i danni alla salute possono essere di tipo diretto come il colpo di calore, la sincope da calore, i crampi o indiretti che, aggravando condizioni patologiche preesistenti, portano a situazioni di particolare affaticamento e di riduzione della capacità di attenzione, aumentando il rischio di infortunio del lavoratore (lavori in quota, conduzione di macchine operatrici, …).
La sospensione delle attività di lavoro, come sempre ribadito nelle nostre attività di formazione, è necessaria quando la probabilità di danni per la salute dei lavoratori cresce con l’esposizione al pericolo che, nel caso specifico, riguarda temperature esterne particolarmente elevate.
In questi giorni di canicola estrema, i datori di lavoro, per ridurre il rischio da “stress da calore”, dovendo interrompere o ridurre l’attività lavorativa, hanno la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo”.
Sull’argomento l’INPS e l’INAIL, nel luglio 2022, hanno diffuso un comunicato congiunto in cui vengono richiamate anche le linee guida di comportamento, come tra l’altro aveva già fatto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro intervenendo, con Nota n. 4639 del 2 luglio 2021, sul tema riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a temperature eccessivamente elevate, sulla correlata necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico e sulla la possibilità per le imprese – in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35 °C) che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in luoghi esposti al sole – di poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per “meteo avverso”.
A riguardo è bene ricordare anche il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione in cui l’istituto affermava che: “Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35 °C), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.
Nello stesso messaggio l’Istituto chiarisce che possono essere rilevate anche le cosiddette “temperature percepite”, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale e quindi, in sintesi, può costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale, specificando, nel punto riguardante i “bollettini meteo”, che: “ Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo”.
La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.
Sull’argomento è bene dare un’occhiata al messaggio n. 2999/2022 dove l’INPS, ricordando la possibilità di richiedere la CIGO anche in presenza di “temperature percepite” superiori a 35 gradi centigradi, sottolinea l’importanza di valutare la tipologia dell’attività e le modalità con cui viene realizzata.
Infatti, nel messaggio, è riportato che la CIGO per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui “il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda” dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché “le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori”.
In allegato i documenti richiamati e, tra questi, le linee guida INAIL utili a ridurre e/o controllare il rischio correlato allo stress da calore.